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AUMENTA FINO A 46.800 EURO LA SANZIONE PER CHI OCCUPA LAVORATORI IRREGOLARI

06.03.2024 10:57

Dal 2 marzo sanzioni più aspre per chi occupa lavoratori irregolari.

Il decreto 19/2024 relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza (cosiddetto decreto Pnrr 4), nell’ambito del contrasto al lavoro irregolare, aumenta l’importo della sanzione amministrativa per lavoro nero.

L’articolo 3 del Dl 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 73/2002 prevede, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (cosiddetta maxisanzione), modulata per fasce in base alla durata dell’illecito.

Le sanzioni

  • Fino al 1° marzo 2024
  • da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.600 a 21.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da 7.200 a 43.200 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
    Sanzioni aumentate del 20% in caso di impiego di lavoratori stranieri, minori in età non lavorativa e percettori di reddito di inclusione.

Il nuovo decreto Pnrr

Il nuovo decreto Pnrr 4 ha modificato l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018, alla lettera d), innalzando al 30% (quindi di un ulteriore 10%) l’incremento della maxisanzione, i cui importi originari erano già stati aumentati del 20% dalla legge di bilancio 2019. Ciò comporta che:

  • dal 2 marzo 2024
    le predette fasce sanzionatorie risultano così modificate:
  • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400);
  • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800);
  • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

Raddoppio in caso di recidiva

Occorre ricordare che la medesima legge 145/2018 ha previsto un raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva, ossia nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

 Tale meccanismo non risulta modificato dal DL 19/2024 e pertanto resta confermato. Sul punto varranno comunque le indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro con vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso del 22 luglio 2022, secondo le quali la recidiva non opera nelle ipotesi di estinzione degli illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta a norma dell’articolo 16 della legge 689/1981, a cui va equiparato il pagamento in ragione dell’articolo 13 del Dlgs 124/2004.

La maxi-sanzione si applica adesso a datori di lavoro privati anche non organizzati in forma di impresa; enti pubblici economici; persone fisiche che impieghino personale tramite Libretto famiglia per prestazioni non consentite dall’articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

La maxi-sanzione si evita con la regolarizzazione spontanea del rapporto di lavoro irregolare, accedendo così alla sanzione minima, applicabile se il lavoratore in nero si trovi fino a 4 mesi con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) o se si trova impiegato a tempo pieno e determinato per un periodo minimo di tre mesi.

Staff di Redazione Palmeristudi                 

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