Cartelle Esattoriali e Contenzioso Obbligo di esibizione della Cartella

16.12.2016 18:14

L'agente della Riscossione, qualora il contribuente lo richieda, è obbligato all'esibizione della Cartella Esattoriale.

Se non ottempera, non v'è prova della sussistenza del debito tributario

E' quanto sancito dai giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza nr. 3824/25/14 depositata il 16/04/2014.

I giudici, stabiliscono infatti quali siano gli obblighi del concessionario della riscossione nel caso in cui il contribuente venga a conoscenza di cartelle esattoriali a suo carico, senza mai averle ricevute prima. Cosa che ultimamente avviene sempre più spesso a causa dei procedimenti approssimativi di notifica, da parte del concessionario. Sempre più spesso infatti il cittadino/contibuente, si trova ad apprendere l'esistenza di ruoli, iscrizioni ipotecarie, fermi amministrativi a suo carico, o perchè alla richiesta di un mutuo in banca ciò viene fatto rilevare, o magari, cosa ancor più grave, nel caso di fermo ad un posto di blocco da parte delle forze dell'ordine.

Orbene, con la sentenza in riferimento i Giudici di Milano, hanno chiarito che "il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia integrale della Cartella Esattoriale, come espressamente previsto dall'art.26, comma 4 del D.P.R. nr. 602/73". Confermando quanto stabilito dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 30 luglio 2013 nr. 18252, nella quale viene rilevato che se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre in giudizio solo la ricevuta di ritorno della raccomandata, ma deve provvedere all'esibizione della copia integrale della stessa. Ciò a confermare il fatto che l'esibizione della ricevuta di ritorno comprova solo il fatto che il destinatario abbia ricevuto un plico , ma non conferma assolutamente il fatto che ne abbia ricevuto l'intero contenuto.

Tale pronunciamento giuridico, continua, a tutela del contribuente, l'indirizzo già espresso da altri organi, dapprima il TAR di Reggio Calabria, con la sentenza nr. 301/2009 che in maniera chiara e puntuale ha evidenziato come non sia assolutamente sufficiente per il concessionario produrre in giudiziouna copia degli estratti di ruolo perchè vanno esibiti gli atti originali ed in maniera integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto, e in seguito dalle sentenze 15/07/10 e  40/01/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Parma.

Tutto ciò si configura in una rivalutazione del rispetto dello Statuto del Contribuente, al fine di addivenire alla parità in giudizio tra agenzie e contribuente, cosa che ultimamente, fin troppe volte è stato disatteso

     

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