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Compensazioni orizzontali da luglio fuori dall’home banking - MISURE ANTIFRODE.

24.01.2024 16:24

Impossibile regolarizzare debiti con crediti se ci sono ruoli oltre 100mila euro - Il divieto è esteso a tutte le posizioni creditorie del contribuente

Con la nuova legge di Bilancio 2024 viene riformato l’istituto della compensazione. Vengono introdotti una serie di vincoli, lacci e lacciuoli a tutte le compensazioni orizzontali, infatti non sono soltanto le compensazioni dei crediti previdenziali ed assistenziali ad essere interessate dalle novità.

I commi 94 e seguenti dell’articolo 1 della legge 213/2023 prevedono nuove restrizioni, a partire dal 1° luglio 2024.

Viene eliminata la possibilità – nelle ipotesi in cui era ancora possibile - di eseguire i versamenti in compensazione mediante gli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia delle Entrate, quando siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo. Dal 01 luglio 2024, quindi, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni (orizzontali) saranno validamente presentati solo mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e la presentazione tramite home banking resterà solo per i modelli integralmente privi di compensazione.

Inoltre, a partire dalla stessa data, per effetto del nuovo comma 49- quinquies dell’articolo 37 del Dl 223/2006, è esclusa ogni compensazione (diversa da quella verticale) ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione (non gli avvisi bonari) per importi complessivamente superiori a 100mila euro, scaduti e non sospesi.

Nella norma non sono riportate sanzioni in caso di violazione del divieto, quindi ipotizziamo che sia prevedibile l’applicazione – ove il modello errato non venga scartato all’origine – di quella riservata ai crediti non spettanti (30% dell’importo compensato).

La fattispecie che più allarma è quella della situazione presente presso il concessionario della riscossione per prima, infatti spesso e volentieri sono ancora riportate cartelle prescritte, fermi amministrativi ed iscrizioni ipotecarie non notificate, su cartelle oramai inesistenti, ma ancora presenti, inoltre è critica anche la situazione di un eventuale accertamento su cui viene presentato ricorso, poichè:

  • il ricorso non evita il blocco alla compensazione, a meno che non si ottenga un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale;
  • anche l’ottenimento di un piano di rateazione da parte dell’agente della riscossione potrebbe non aprire le porte alla compensazione, perché la norma precisa che il blocco cessa solo “a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”, locuzione che sembra addirittura impedire anche la compensazione dell’eventuale eccedenza e rendere inefficace un pagamento che porti il residuo dovuto sotto la soglia dei 100mila euro.

Speriamo che a breve vengano forniti chiarimenti esplicativi sulla corretta applicazione di questa “stretta” normativa (comprese le rateazioni già in corso al 1° luglio), e sulla sua coesistenza con l’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, che vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro.

A differenziare la nuova disposizione (oltre al limite di importo che fa scattare il blocco alle compensazioni) c’è l’estensione del divieto a tutte le posizioni creditorie del contribuente (compresi i bonus da quadro RU) e le minori possibilità concesse per poter tornare a compensare.

La cosa però ancora più grave è la situazione dei bonus edilizi, i quali, ove non compensati per quote nell’anno di riferimento, andranno irrimediabilmente perduti e non potranno essere recuperati in alcun modo alla fine del blocco.

Anche l’articolo 14 del Dlgs 1/2024 in tema di adempimenti tributari (in vigore dal 13 gennaio scorso) si occupa di compensazioni, prevedendo, per i soggetti che rientrano nel regime premiale Isa di cui all’articolo 9-bis, comma 11, del Dl

50/2017, che i limiti della compensazione “libera” (vale a dire senza necessità di ottenere il visto di conformità) passi:

  • dagli attuali 20 mila euro a 50 mila euro annui per l’utilizzo dei crediti per imposte dirette e Irap;
  • dagli attuali 50 mila euro a 70 mila euro annui per l’utilizzo del credito Iva (nonché per l’esonero dall’apposizione del visto ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva).

Per i crediti annui superiori, per singolo tributo, a 5mila euro è comunque sempre necessaria la presentazione preventiva (di almeno dieci giorni) della dichiarazione e resta il limite massimo di compensazione orizzontale pari (dal 1° gennaio 2022) a 2 milioni per anno solare.

Come scrivevamo sopra una nuova stretta si applica anche sulle compensazioni fra i crediti INPS ed INAIL; infatti, verranno introdotti controlli preventivi automatizzati già in fase di elaborazione degli F24, al fine di contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti.

Sono stati aggiunti all’articolo 17 del Dlgs 241/1997, i commi 1-bis e 1-ter in base ai quali la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’Inps, può essere effettuata con termini diversi a seconda della natura del datore di lavoro:

  • dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato.

Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.

Ancor più complessa si presenta la situazione relativamente all’INAIL, infatti per questo istituto la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei può essere effettuata solo se il credito è certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi dell’istituto stesso.

Staff di Redazione Palmeristudi                   

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