NON E' TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA!! Cashback o Bonus sugli acquisti con moneta elettronica

20.12.2020 12:50

Venghino Siori Venghino!!
 

Rimborsi sugli acquisti effettuati con moneta elettronica: carte di credito, bancomat e app di pagamento, un biglietto virtuale ogni euro speso e scontrinato nei negozi, per partecipare a una grande lotteria nazionale.

Un credito d’imposta ai commercianti sulle spese sostenute per i Pos, le macchinette installate alle casse che consentono di ricevere i pagamenti via carta o smartphone.

No, non è il volantino di un colosso della grande distribuzione per attirare clienti, ma è il sistema che il governo ha inventato e propagandato per traghettare l’Italia verso lo status di società cashless – ovvero a uso zero di contanti – e favorire, secondo loro, così l’emersione del nero.


Tralasciamo nel contesto i nostri dubbi sul fatto che i pagamenti elettronici consentirebbero l’emersione del nero, ma riportiamo le considerazioni della BCE. Infatti, l’intervento che non ti aspetti arriva dalla Banca Centrale Europea a firma del lussemburghese Yves Mersch, membro del comitato esecutivo della BCE, il quale bacchetta il Governo italiano per l’istituzione del Cashback di Stato. Nella lettera di Mersch si legge una sfumatura che è la difesa del contante al cospetto di un intervento che viene ritenuto potenzialmente deleterio o quantomeno sproporzionato:

“…La BCE riconosce che incentivare le transazioni per mezzo di strumenti di pagamento elettronici per l’acquisto di beni e servizi allo scopo di combattere l’evasione fiscale può, in linea generale, costituire un «interesse pubblico» che giustifichi la disincentivazione e la conseguente limitazione dell’uso dei pagamenti in contanti. Tuttavia, tali limitazioni o disincentivi devono rispettare il corso legale delle banconote in euro sancito dagli articoli 128, paragrafo 1 e 282, paragrafo 3, del Trattato. Pertanto, sarebbe necessario dimostrare che le limitazioni che incidono sul corso legale delle banconote in euro siano efficaci per conseguire le finalità pubbliche che legittimamente si intende raggiungere attraverso tali limitazioni. Dovrebbe quindi sussistere una chiara prova che il meccanismo di cashback consenta, di fatto, di conseguire la finalità pubblica della lotta all’evasione fiscale….” ed ancora  “…Le limitazioni dirette o indirette ai pagamenti in contanti dovrebbero altresì essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e dovrebbero limitarsi a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, specialmente alla luce del fatto che le misure di cui al decreto del MEF potrebbero spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni effettuate, che, in definitiva, favorirebbe gli aderenti che effettuano un alto numero di transazioni per importi limitati (ossia importi che altrimenti potrebbero essere pagati in moneta). In particolare, il rimborso speciale di 1.500 euro sembra essere progettato per incentivare l’uso di pagamenti elettronici per importi limitati. Qualsiasi ripercussione negativa del cashback proposto dovrebbe essere pertanto attentamente ponderata in funzione dei benefici pubblici previsti. Nel valutare se una limitazione sia proporzionata, si dovrebbero sempre considerare le ripercussioni negative dell’incentivo in questione, nonché se possano essere adottate misure alternative che soddisfino l’obiettivo pertinente e abbiano ripercussioni meno negative…” infine “…In questo contesto, la BCE ritiene che l’introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili…”

 

Bene fatta questa premessa, adesso andiamo ad analizzare il funzionamento pratico del rimborso sugli acquisti.

Innanzitutto, facciamo delle precisazioni necessarie, perché non è tutto oro quel che luccica.

  • Attenzione ai limiti di spesa e al numero minimo delle transazioni (almeno 10 per l'anno 2020 e almeno 50 per l'anno prossimo!);
  • Anche se il cashback è un rimborso percentuale sulla spesa sostenuta, esistono comunque dei limiti. Se si acquista uno smartphone da 400 euro, il rimborso non sarà di 40 euro, cioè il 10%, ma soltanto di 15.

Infatti, per ogni singolo acquisto il massimo di cashback maturabile è di 15 euro, anche se la spesa è superiore ai 150 euro.

Allora direte voi effettuiamo due singoli acquisti da 200 euro, con due pagamenti diversi e così il rimborso sarà di 30 euro! No, cari amici, seppur è vero che si ottengono comunque 15 euro di cashback per ogni operazione, non è possibile infatti, ai fini del cashback, effettuarli all'interno della stessa giornata nel medesimo esercizio.

Fate poi attenzione anche al complesso delle spese. Se entro la fine dell'anno si spenderanno 2000 euro con bancomat e carte, in ogni caso il rimborso complessivo si fermerà al massimo a 150 euro.

Gli acquisti valevoli per maturare il bonus sono quelli effettuati a partire dal giorno dopo. Per il rimborso poi, si deve aspettare febbraio 2021 (per i 150,00 euro del 2020) e ben ulteriori 6 mesi del 2021 e le successive 50 transazioni per massimo 3.000,00 per ottenere i restanti 300,00 euro.

Ma in buona sostanza Cosa viene rimborsato?

Viene rimborsato il 10% delle spese effettuate con moneta elettronica, a patto che nel corso di un semestre siano effettuate almeno 50 transazioni con moneta elettronica.

E fin qui tutto sembra semplice, ma chiaramente il burocrate di turno è intervenuto e ha lasciato il segno sulla procedura!

  • Il sistema non accetta tutti gli strumenti di moneta elettronica (sarebbe stato troppo semplice) e quindi il consumatore dovrà preventivamente accedere ad un apposito sito per verificare se i circuiti ai quali sono agganciati i suoi mezzi elettronici di pagamento sono convenzionati con l’iniziativa cashback;
  • Gli strumenti di moneta elettronica utilizzati che devono essere necessariamente intestati al soggetto che si registra e che si vuole utilizzare per partecipare all’iniziativa, registrando tutte le carte di debito, tutte le carte di credito, tutti i bancomat oltre che le varie app di pagamento già utilizzate sul cellulare ed infine vanno indicato gli estremi del conto corrente sul quale si vuole ottenere l’agognato accredito;
  • Se il circuito di moneta elettronica utilizzato dal fornitore del bene o del servizio non rientra tra quelli riconosciuti dal cashback, l'operazione di pagamento sarà esclusa ai fini del rimborso;
  • Dal computo delle transazioni che effettua il consumatore devono essere esclusi gli acquisti on line;
  • Concorrono a formare il monte delle operazioni e delle spese effettuate ai fini dell’iniziativa esclusivamente le operazioni effettuate al di fuori dell’esercizio di arte, professione o impresa, infatti in sede di inserimento dello strumento di pagamento da utilizzare il consumatore dovrà anche dichiarare che lo strumento di pagamento viene utilizzato esclusivamente per finalità “private” e quindi come consumatore finale.

Quindi riassumendo il tutto: è necessario scaricare una app sul cellulare, l’app deve funzionare, ci si deve registrare al servizio cashback con lo SPID, non si possono fare acquisti on line di beni o servizi, ci si deve munire di apposita carta di pagamento per gli acquisti come consumatore finale, si deve verificare, prima di fare l’acquisto, che il venditore abbia aderito al circuito cashback, si devono effettuare almeno 50 transazioni a semestre.

 

Ovviamente essendo in Italia prima si decanta tanto la semplificazione da parte del Governo e poi ogni iniziativa, sarà affidata al burocrate di turno che costruirà sadicamente una procedura complessa affinchè un domani possano essere facilmente rilevati errori, fraintendimenti o contenziosi, che non consentiranno al cittadino di ricevere il proprio rimborso.

 

Piesse vi consigliamo di non accalcarvi e non per il problema legato al covid, ma perché in fase di avvio del programma il governo ha stanziato 228 milioni (fondi che non bastano a fronte di richieste per 3,5 milioni di euro), il regolamento che attua il decreto del governo, prevede che “se la risorsa finanziaria stanziata dal governo, non consenta il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto. In buona sostanza una volta esauriti i 228 milioni il bonus verrà decurtato, con quali modalità però non ci è dato saperlo, perché non è stato previsto, quindi non si capisce se il rimborso avverrà tipo un click day (rimborsando i primi fino all’esaurimento del plafond) oppure se si ridurranno proporzionalmente tutti i rimborsi. Uno smacco quindi per tutti gli Italiani che hanno partecipato alla corsa alla registrazione. Abbiamo chiesto al MEF dei chiarimenti in merito, ma fino ad oggi non abbiamo ricevuto alcun commento.

 

Staff di Redazione Palmeristudi

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