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Nuove disposizioni in materia di Bilanci per le società di capitali in perdita nel 2020

10.01.2021 11:54

L’erosione del patrimonio registrata nell’anno che sta per chiudersi può essere sterilizzata nei prossimi cinque bilanci e produrre effetti solo in quelli del 2025. La legge di bilancio per il 2021 riscrive l’articolo 6 del decreto liquidità

La manovra di bilancio 2021 che sostituisce integralmente l'art. 6 del dl 23/2020 a seguito di un emendamento recante come primo firmatario Camillo D'Alessandro (Italia Viva), ha previsto, con disposizioni in deroga, che le società di capitali, in merito alle perdite subite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, potranno coprire le stesse entro i termini di approvazione del bilancio 2025 (il quinto esercizio successivo a quello in cui sono emerse). Tale termine vale sia per le perdite che superano il terzo del capitale ma non portano lo stesso al di sotto del minimo legale che per quelle che (cosa più importante), oltre a superare il terzo del capitale, portano lo stesso al di sotto del limite legale.

Pertanto, le perdite conseguite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 potranno essere «sterilizzate» nei prossimi cinque bilanci e sortire effetti solo in quello dell'esercizio 2025. Ciò vuol dire che a partire dall'esercizio in chiusura al prossimo 31 dicembre sono di fatto sospesi gli effetti di tutti gli articoli del Codice civile che impongono a società con perdite rilevanti, l'alternativa tra la ricapitalizzazione o l'accertamento di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c.

Ovviamente, la ricapitalizzazione entro cinque anni, prevista dalla finanziaria 2021 è una opportunità e non un obbligo, quindi le imprese, se vorranno e soprattutto se potranno, già nel 2021 si ricapitalizzeranno oppure lo faranno in ognuno degli anni che vanno dal 2021 al 2025.

Secondo le disposizioni ordinarie, infatti, il codice civile prevede (agli art. 2446 per le spa e 2482-bis per le Srl) che quando il capitale (inteso come somma di capitale sociale più riserve) è diminuito di oltre un terzo per perdite, gli amministratori (e nel caso di spa il collegio sindacale, in ipotesi di inerzia dei primi) debbano senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo (nel caso di specie l'esercizio 2021) la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in relazione alle perdite accertate. Ai sensi degli artt. 2447 e 2482-c.c. invece, nei casi più gravi nei quali per la perdita di oltre 1/3 del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori (e sempre nel caso di loro inerzia i sindaci ove nominati) devono convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento, al minimo legale, oppure la trasformazione della società o lo scioglimento della stessa.

L'art. 6 del dl 23/2020, modificato da questo emendamento, prevedeva anche, che, “l'assemblea che accerta la perdita rilevante dovrà essere convocata senza indugio sia nei casi contemplati dall'art. 2446 c.c. (2482-bis per le srl) per rinviare la copertura della perdita di oltre un terzo del capitale che nei casi previsti dagli artt. 2447 c.c. (2482-ter per le srl) per il rinvio della decisione di ricapitalizzazione immediata della società o, in alternativa, della sua trasformazione o scioglimento”. L'assemblea potrà legittimamente deliberare di rinviare le decisioni fino alla chiusura dell'esercizio 2025.

Ovviamente, il termine dell'approvazione del bilancio 2025, cioè la primavera 2026, dovrà essere inteso come termine ultimo.

La norma, infatti (finalmente chiara e ben scritta), prevede che il quinto esercizio successivo è quello «entro» il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, lasciando chiaramente aperta la possibilità che le società vi provvedano anticipatamente.

L’emendamento rileva l'auspicio che, nel corso del quinquennio di «grazia», le società che hanno subito danni, in termini di fatturato, causati dal Covid-19 possano recuperare fatturato e margini e quindi assorbire in tutto o in parte la perdita straordinaria generata dalla crisi pandemica.

In sostanza a titolo chiarificativo, fino all'assemblea delegata all'approvazione del bilancio 2025 per le perdite conseguite nei bilanci in chiusura le spa e le srl potranno non provvedere:

  1. alla ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale per perdite dello stesso superiori ad 1/3;
  2. alla riduzione e alla contestuale ricapitalizzazione nel caso di capitale ridotto per perdite a cifra non inferiore al capitale minimo;
  3. nei casi di capitale al di sotto del minimo legale per le spa e srl e per la perdita totale del capitale nelle coop viene «sospesa» l'intervenuta causa di scioglimento ex artt. 2484 c.c.

Ma vediamo adesso, qui di seguito, quali sono gli esercizi sociali interessati:

Facendo riferimento, al comma 1 dell'art. 6 in commento, alle perdite conseguite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, non pare dubbio che la norma si applichi anche alle società che abbiano esercizi sociali non coincidenti con l'anno solare.

  • Rientrerebbero, quindi, nel novero della disposizione agevolativa, ad esempio, gli esercizi 1° aprile 2020/31 marzo 2021 o 1° luglio 2020/30 giugno 2021.
  • Resterebbero fuori, invece, gli esercizi a cavallo fra il 2019 e il 2020 e, in particolare, l'esercizio 1° luglio 2019/30 giugno 2020 che, a meno di successivi chiarimenti, non parrebbero poter usufruire della norma agevolativa.

Il comma 4 dell'art. 6 prevede anche che sia fornita un'informativa nella nota integrativa, infatti dispone che: «Le perdite di cui ai commi precedenti devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».

Ciò in quanto è importante evidenziare e soprattutto tenere distinte le perdite che godono della temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite, eventualmente accertate nel corso del quinquennio di sospensione, che non rientrano nello stesso regime e che quindi non godono della deroga e sono soggette alle norme ordinarie del codice civile.

La disposizione in esame si ricollega alla previsione dell'art. 2427, comma 1, n. 7-bis che, nel dettare i contenuti della nota integrativa, richiede che le voci del patrimonio netto siano analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei periodi precedenti.

Nel caso in esame appare, dunque, fondamentale dare nei prospetti di nota integrativa riguardanti il patrimonio netto (anche quelli degli esercizi successivi a quello del 2020) separata indicazione della perdita dell'esercizio 2020 e dell'eventuale parziale o totale ripiano intervenuto tramite utili e/o versamenti dei soci.

 

Staff di Redazione Palmeristudi

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