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Portale Nazionale del Sommerso

05.06.2022 10:42

Art.19 D.l.36/2022

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2022 è stato istituito il Portale Nazionale del Sommerso che raccoglierà tutte le informazioni relative all’attività ispettiva svolta sul territorio nazionale.

Si tratta di una sorta di database gestito dall’Ispettorato nazionale del lavoro che andrà a raccogliere tutti i risultati dell’attività ispettiva svolta, rendendone più agile la condivisione. L’obiettivo di questo strumento è quello di programmare in maniera unitaria e più efficiente l’attività dell’Ispettorato, avendo una visione di insieme sui controlli effettuati e su quelli da compiere, migliorandone così la qualità e l’incisività degli stessi.

Il Portale sostituirà ed integrerà tutte le banche dati esistenti attualmente utilizzate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall’Inps e dall’Inail, sulle quali vengono condivisi gli esiti degli accertamenti ispettivi. Vi confluiranno tutti i verbali dei controlli ed ogni altro provvedimento consequenziale all’attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso.

Il direttore dell’Ispettorato nazionale del Lavoro Dr. Bruno Giordano, ha spiegato che la convergenza di tutti gli accertamenti ispettivi in un unico portale servirà ad avere una panoramica del lavoro sommerso reale, accertato.

Secondo i dati Istat, ad oggi, il lavoro irregolare porta ad un guadagno di 76,8 miliardi sui 203 miliardi totali dell’economia sommersa: oltre un terzo. In Italia parliamo di più di 3,5 milioni di persone impiegate in un’attività lavorativa non dichiarata, e quindi priva di contratto, tutele e garanzie.

Con il decreto-legge n. 146/2021 meno di un anno fa si era verificata un’importante innovazione sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza del lavoro e di contrasto del lavoro irregolare attribuendo ulteriori responsabilità all’Inl.

Il controllo del lavoro sommerso viene effettuato dagli uffici ispettivi dell’Inps e dell’Ispettorato territoriale del lavoro. L’iniziativa del controllo può scattare o d’ufficio o su segnalazione (anche dello stesso dipendente irregolare).

Il riscontro della presenza di dipendenti in nero avviene durante gli accessi nei luoghi di lavoro attraverso la rilevazione del personale fisicamente presente e la conseguente verifica del corretto adempimento, da parte del datore di lavoro, degli obblighi fiscali derivanti dalla sua posizione e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in tema di lavoro. In sostanza, l’ispettore verifica che i lavoratori presenti abbiano tutti un regolare contratto e che svolgano le mansioni in esso contenute. I controlli riguardano, infatti, la natura del rapporto di lavoro, le mansioni, la durata dell’impiego e la quantificazione delle retribuzioni corrisposte.

Se da un lato il rischio maggiore lo corre il datore di lavoro, anche lo stesso lavoratore non è esente dalle ripercussioni della violazione della normativa che regola le prestazioni lavorative.

Quindi se il datore, pagando il dipendente “in nero” – ossia con una gestione finanziaria extra-contabile che comporta un occultamento del reddito effettivamente percepito – commette un illecito, dall’altro nei guai ci può finire anche il lavoratore. Infatti, il dipendente che si intasca lo stipendio in contanti percepisce un reddito al lordo della ritenuta che dovrebbe effettuare il datore di lavoro per pagare le sue tasse. Ciò significa che sarà possibile, una volta scoperta l’esistenza di dipendenti in nero, procedere a un accertamento fiscale nei confronti del lavoratore al fine di recuperare la tassazione delle somme che il datore avrebbe dovuto versare allo Stato se il dipendente fosse stato regolarmente assunto.

Grazie all’ampliamento dei poteri affidati agli uffici territoriali dell’Inl, è agli ispettori del lavoro (e non agli uffici dell’Agenzia delle Entrate) che spetta sanzionare il datore di lavoro che occupa personale in nero, eccezion fatta per quello domestico.

Prima della sanzione l’ispettore dovrà notificare al trasgressore una diffida a regolarizzare il lavoro dei dipendenti in nero, che comporta:

  • la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di almeno tre mesi;
  • il mantenimento in servizio del lavoratore scoperto senza contratto per almeno tre mesi;

Se il datore si adeguerà a quanto gli è stato intimato di fare potrà pagare la sanzione e procedere con la sua attività lavorativa.

La misura della maxisanzione è commisurata ai giorni di effettivo impiego nel lavoro irregolare e varia a seconda di:

  • omissione o inesattezza relativa alla comunicazione al lavoratore degli elementi del contratto individuale di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da € 260 a € 1.290;
  • mancata comunicazione di assunzione al ministero del Lavoro nei casi in cui non è applicabile la maxisanzione scatta la sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore interessato;
  • maxisanzione per lavoro sommerso:
  • impiego effettivo del lavoratore fino a 30 giorni: da € 1.800 a € 10.800 per ciascun lavoratore irregolare;
  • impiego effettivo del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni: da € 3.600 a € 21.600 per ciascun lavoratore irregolare;
  • impiego effettivo del lavoratore oltre 60 giorni: da € 7.200 a € 43.200 per ciascun lavoratore irregolare.

La misura più grave applicabile al datore di lavoro oltre alla maxisanzione è quella della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione, che può essere stabilita da tutto il personale ispettivo (Inl, Inps e Inail).

Dallo scorso anno gli ispettori possono sospendere l’attività quando il numero dei lavoratori irregolari è pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro durante l’ispezione. Le novità introdotte prevedono anche l’impossibilità da parte dell’impresa di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutta la durata della sospensione imposta.

Staff di Redazione Palmeristudi

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