PRESCRIZIONE la mera iscrizione a ruolo non interrompe i termini

02.02.2017 16:12

Novità in tema di prescrizione e di interruzione dei termini, anzi piuttosto che di novità,  possiamo affermare che si tratta di una conferma dell'orientamento della Suprema Corte.

Con la sentenza nr. 741-2017 Sez. V, presidente Prof. Domenico CHINDEMI (che riportiamo in allegato), infatti la Suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su una questione molto interessante, quale la prescrizione delle obbligazioni di natura erariale e contributiva, rimarcando il principio secondo cui il decorso del termine di prescrizione giammai potrà esser interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo/contributo posta in essere dall'Amministrazione finanziaria o dall'ente previdenziale, trattandosi di mero atto interno inidoneo a produrre gli effetti interruttivi invero propri, ex art. 2943, co. 3 c.c., esclusivamente degli atti recettizi.

Nella fattispecie sottoposta alle cure dei Giudici di vertice, un contribuente aveva originariamente impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto "tassa automobilistica" per l'anno d'imposta 2002, dolendosi della intervenuta decadenza, in capo all'ente impositore, dall'azione di riscossione del credito tributario, dacché ormai spirati i termini di prescrizione alla data di notificazione del provvedimento riscossivo.

Il ricorso veniva accolto dai Giudici di prima istanza, con sentenza successivamente confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Quindi, proponeva ricorso per Cassazione la Regione Emilia-Romagna, in seno al quale si doleva del fatto che i Giudici d'appello non avrebbero riconosciuto alcuna efficacia interrutiva della prescrizione (in fattispecie triennale trattandosi di "tassa automobilistica") all'atto d'iscrizione a ruolo del tributo ed al relativo visto d'esecutività, perciò erroneamente ritenendo che la cartella di pagamento opposta fosse stata illegittimamente notificata quando ormai il credito erariale si era prescritto.

La Suprema Corte di legittimità, ha condivisibilmente ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto dall'ente impositore, richiamando un principio di diritto applicabile a tutte le obbligazioni tributarie e contributive, secondo cui il decorso del termine di prescrizione non può esser interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Ufficio finanziario, assumendo, il ruolo, le vesti di atto meramente interno alla sfera dell'amministrazione, inidoneo ex se ad incidere nella sfera giuridica del destinatario della pretesa e, conseguentemente, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione che, invero, potrà derivare, ai sensi dell'art. 2943, co. 3 del codice civile, solo ed esclusivamente dalla notificazione di uno degli atti che valgano a costituire in mora il debitore, quali, ad esempio, la cartella di pagamento, l'intimazione, il preavviso di fermo amministrativo o la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.

Del resto, è il caso di ricordare i consolidati insegnamenti degli stessi Decidenti di vertice (si veda, su tutte, Cass., SS.UU., sent. 2.10.2015, n. 19704), secondo i quali il ruolo è certamente un "atto amministrativo impositivo", più precisamente il "titolo esecutivo" proprio ed esclusivo dell'ente erariale, contenente sì un debito ben definito e motivato, che tuttavia produrrà effetti nella sfera giuridica del contribuente debitore, solo tramite la notificazione della cartella di pagamento (atto di precetto), ai sensi dell'art. 26 - D.P.R. n. 602/73 ed entro i perentori termini prescritti dal precedente art. 25.

Pertanto, condivisibilmente concludono i Supremi Giudici, la CTR di secondo grado ha rettamente confermato la nullità dell'atto riscossivo pronunciata dai Decidenti di prime cure, stante la notificazione della cartella avvenuta in data successiva all'intervenuto spiramento dei termini di prescrizione, a nulla valendo il fatto che l'iscrizione a ruolo ex art. 12 - D.P.R. n. 602/73 fosse stata effettuata prima del suddetto perentorio termine.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

     

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